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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1.Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.


Art. 2.


Trattamento dei cani e altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente catturati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti catturati, non tatuati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto negli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. E' vietato a chiunque maltrattare gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, e rimessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti o le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.


Art. 3.


Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane , da impartirsi tramite tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canali comunali e la costruzione dei rifugi per cani.Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza .

3. Le reggioni adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché alle guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.


Art. 4.


Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art.5.

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo a tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo di lire cinquecentomila al massimo di lire tremilioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6.

Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già soggetto all'imposta non da luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente alla guida dei ciechi e alla custodia di edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti a individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga per oltre due mesi o che paghino un'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani abilitati al servizio dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza scopo di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7.

Abrogazione di norme

Son abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con reggio decreto 14 settembre 1931, n° 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 8.

Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire unmiliardo per il 1991 e in due miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono fissati con decreto del Ministero della sanità adottato in concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire unmiliardo per il 1991, lire due miliardi per il 1992 e di lire due miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 14 agosto 1991


COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



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REGIONE LAZIO


Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali


Legge Regionale 9 settembre 1988, n. 63




Art. 1 


Finalità 

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e nei confronti dei gatti in libertà e istituisce l'anagrafe canina.

2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.

3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.


Titolo I

STRUTTURE SANITARIE

Art. 2 

Servizio veterinario unità sanitaria locale 

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il servizio veterinario di ogni unità sanitaria locale, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai comuni, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;

b) collabora con Regione, comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico sanitaria;

g) dispone dei fondi assegnati.



2. Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.


Art. 3 


Unità operativa veterinaria 

1. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice o la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.


Art. 4 


Canile sanitario 

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite, in aggiunta a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:

a) la profilassi veterinaria;

b) le vaccinazioni;

c) il controllo della popolazione canina e felina;

d) la limitazione delle nascite;

e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;

f) ogni altro intervento che si renda necessario.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.


Art. 5 


Guardia veterinaria 

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art. 6 - Asili-ricoveri - 1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture gi esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.


Titolo II


ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 7 

Anagrafe del cane 

1. E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni unità sanitaria locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. Limitatamente al territorio del comune di Roma il consiglio comunale individuerà le unità sanitarie locali presso le quali istituirvi l'anagrafe canina. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 15 giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla sanità ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

5. Il proprietario o il detentore tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.


Art. 8 


Codice di riconoscimento 

1. Il cane iscritto all'anagrafe e contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla dell'unità sanitaria locale. L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale.

2. Il tatuaggio eseguito a cura dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti purché, autorizzati dalle unità sanitarie locali.

3. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.


Art. 9 


Trasferimento, smarrimento o morte del cane 

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo, e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso gi attribuito.

4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui _ istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.


Art. 10 


Abbandono, ricovero e custodia degli animali 

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

3. La Regione, d'intesa con province e comuni, promuove la costruzione dei canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché, la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.

4. In fase di prima attuazione, per il ricovero degli animali, si potrà fare ricorso a convenzioni con strutture di proprietà di privati o di associazioni protezionistiche, purché tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all'albo professionale e siano adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o catturati ai sensi della presente legge.

5. La Regione ed i competenti servizi veterinari delle unità sanitarie locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate.


Art. 11 


Controllo del randagismo 

1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

2. 1 cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, il quale tramite la propria unità operativa adempie agli obblighi di cui al precedente articolo 3.

3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

5. Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.

6. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati od incurabili.

7. All'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.

8. E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

9. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'unità sanitaria locale competente.


Art. 12 


Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi 

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali o dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. I servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessarie ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.


Art. 13 


Protezione dei gatti in libertà 

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".

2. 1 gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'unità sanitaria locale di competenza e riammessi nel loro gruppo.

3. Enti od associazioni iscritte all'albo regionale possono in accordo con le unite sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. 1 gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili.

5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza, sentite le associazioni protezionistiche del territorio iscritte all'albo regionale.


Art. 14 


Misure di protezione 

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. E' fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

3. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

4. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché, pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge.


Art. 15 


Trasporto animali 

1. II trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. 1 mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione animali.


Art. 16 


Promozione educativa - corsi di formazione 

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, degli ordini professionali dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.


Art. 17 


Guardie zoofile 

1 . Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo 10, possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte all'albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.


Art. 18 


Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali 

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nel Lazio che ne facciano richiesta.

2. Per la iscrizione all'albo la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare per il riconoscimento delle associazioni.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al precedente secondo comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

4. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

5. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.


Art. 19 


Sanzioni amministrative 

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da L. 300.000 a L. 3.000.000.

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo comma sono riscossi dalle unità sanitarie locali ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.


Art. 20 


Finanziamenti 

1. E' istituito apposito capitolo di bilancio n. 13210 concernente: "Istituzione anagrafe canina e provvedimenti a tutela degli animali".

2. Lo stanziamento per l'esercizio 1988 è determinato in lire 500.000.000. La relativa copertura viene assicurata mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata al capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera b).


Art. 21 


Limiti di applicazione 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.


Alt. 22 


Norme transitorie 

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La norma di cui al precedente articolo 11, sesto comma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. Nelle more, la struttura pubblica, presso la quale sono custoditi animali catturati e non reclamati nonostante l'avvenuta comunicazione con i mezzi di cui al precedente articolo 3 e con altra forma di pubblicità, dopo quindici giorni dalla cattura, procede alla loro soppressione in modo eutanasiaco, sentite le associazioni per la protezione degli animali presenti nel territorio e iscritte all'albo regionale.

4. I comuni trasmettono d'ufficio alle unità sanitarie locali i dati e le informazioni di cui sono in possesso a seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Bruno Landi Violenzio Ziantoni

Presidente della Giunta regionale Assessore Sanità Igiene Ambiente

  
  
 
  
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